(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del
                          21 dicembre 1999)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Ente Fiera di Verona
    1.  In  attuazione  dell'art. 41, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo  31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le funzioni
amministrative  relative  all'Ente Fiera di Verona, gia' riconosciuto
con  regio  decreto  30 ottobre  1930, n. 1464, sono esercitate dalla
Regione secondo le disposizioni della presente legge.
    2.   Il  Commissario  straordinario  dell'Ente  Fiera  di  Verona
nominato dalla giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge provvede, d'intesa con il Comune di
Verona  e  acquisiti  i  pareri  dei  soci fondatori e benemeriti, ad
adeguare lo statuto dell'Ente.
    3.  Lo  statuto  dell'Ente Fiera di Verona, adeguato ai sensi del
comma 2, determina la durata degli organi dell'Ente medesimo.
    4.  Il  Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera di Verona
e'  composto  da  tre  membri  effettivi  e  da  due membri supplenti
iscritti all'albo dei revisori dei conti.
    5.  La giunta regionale, con le modalita' definite dallo statuto,
designa  il  Presidente  e i membri ordinari e supplenti dei revisori
dei conti.
    6.   Il   Presidente   della   giunta   regionale,  acquisite  le
designazioni, nomina con decreto il Collegio dei revisori dei conti.
    7.  Il  Presidente dell'Ente nominato dal Presidente della giunta
regionale, d'intesa con il sindaco del comune di Verona.
    8.   L'attivita'  di  vigilanza  sull'Ente  Fiera  di  Verona  e'
esercitata dalla giunta regionale, d'intesa con il Comune di Verona.
    9.  Agli organi dell'Ente Fiera di Verona non si applica l'art. 3
della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.